DECRETO
ORIENTALIUM
ECCLESIARUM
SULLE CHIESE ORIENTALI
CATTOLICHE
PROEMIO
1.
liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la
disciplina della vita
ecclesiastica della Chiese orientali.
Si tratta infatti di Chiese
illustri e venerande per antichità, in cui
risplende la tradizione
apostolica tramandata dai Padri, che costituisce
parte del patrimonio
divinamente rivelato e indiviso della Chiesa
universale. Perciò questo
santo ed ecumenico Concilio, preso da sollecitudine
per le Chiese
orientali, che di questa tradizione sono testimoni
viventi, e
desiderando che esse fioriscano e assolvano con
nuovo vigore apostolico
la missione loro affidata, oltre a quanto riguarda
tutta
deciso di stabilire alcuni punti principali, lasciando
gli altri alla
cura dei sinodi orientali e della Sede apostolica.
CHIESE PARTICOLARI O RITI
Varietà
di riti e unità
2.
compone di fedeli che sono organicamente uniti
nello Spirito Santo da
una stessa fede, dagli stessi sacramenti e da uno
stesso governo, e che
unendosi in varie comunità stabili, congiunti
dalla gerarchia,
costituiscono le Chiese particolari o
riti. Tra loro vige una mirabile
comunione, di modo che la varietà non solo non
nuoce alla unità della
Chiesa,
ma anzi la manifesta. È infatti intenzione della
Chiesa
cattolica che rimangano salve e integre le
tradizioni di ogni Chiesa o
rito particolare; parimenti essa vuole adattare il
suo tenore di vita
alle varie necessità dei tempi e dei luoghi.
I riti godono di uguale dignità
3.
Queste Chiese particolari, sia dell'Oriente che
dell'Occidente,
sebbene siano in parte tra loro differenti in
ragione dei cosiddetti
riti--cioè per liturgia, per disciplina
ecclesiastica e patrimonio
spirituale--tuttavia sono allo stesso modo
affidate al governo pastorale
del romano Pontefice, il quale per volontà divina
succede al beato
Pietro
nel primato sulla Chiesa universale. Esse quindi godono di
pari
dignità, cosicché nessuna di loro prevale sulle
altre per ragioni di
rito; fruiscono degli stessi diritti e sono tenute
agli stessi obblighi,
anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo
in tutto il mondo
(cfr. Mc 16,15), sotto la
direzione del romano Pontefice.
Si
studino i vari riti
4.
Si provveda perciò in tutto il mondo a tutelare e incrementare tutte
le Chiese particolari e a questo scopo si erigano
parrocchie e una
propria gerarchia, dove lo richieda il bene
spirituale dei fedeli. Le
gerarchie poi delle varie Chiese particolari che
hanno giurisdizione
sullo stesso territorio, procurino, col mutuo scambio
di consigli e in
periodici incontri, di promuovere l'unità di
azione e di unire le loro
forze per aiutare le opere comuni, onde far
progredire più speditamente
il bene della religione e più efficacemente tutelare
la disciplina del
clero.
Tutti i chierici e i candidati agli ordini sacri siano bene
istruiti sui riti e specialmente circa le norme
pratiche in materie
inter-rituali; anzi, nelle
spiegazioni catechetiche vengano istruiti
anche i laici sui riti e le loro norme. Infine, tutti
e singoli i
cattolici e i battezzati di qualsiasi Chiesa o
comunità acattolica che
vengano alla pienezza della comunione cattolica,
mantengano dovunque il
loro proprio rito, lo onorino e, in quanto è
possibile, lo osservino,
salvo il diritto in casi particolari di persone,
comunità o regioni, di
far ricorso alla Sede apostolica; questa, quale
suprema arbitra delle
relazioni inter-ecclesiali, provvederà essa stessa
alle necessità
secondo lo spirito ecumenico, o farà provvedere
da altre autorità, dando
opportune norme, decreti o rescritti.
PATRIMONIO SPIRITUALE DELLE CHIESE ORIENTALI
CHE DEV'ESSERE CONSERVATO
Benemerenze
delle Chiese orientali
5.
La storia, le tradizioni e molte istituzioni ecclesiastiche
chiaramente dimostrano quanto le Chiese orientali si
siano rese
benemerite verso tutta
circonda di doverosa stima e di giusta lode
questo loro patrimonio
ecclesiastico e spirituale, ma lo
considera fermamente quale patrimonio
di tutta
come quelle di Occidente, hanno il diritto e il
dovere di reggersi
secondo le proprie discipline particolari,
poiché si raccomandano per
veneranda antichità, si accordano meglio con i
costumi dei loro fedeli e
sono più adatte a provvedere al bene delle loro
anime.
Non si introducano mutamenti arbitrari nei riti
6.
Tutti gli orientali sappiano con tutta certezza che possono
sempre e
devono conservare i loro legittimi riti e la loro
disciplina, e che non
si devono introdurre mutazioni, se non per ragione
del proprio organico
progresso.
Pertanto, tutte queste cose devono essere con somma fedeltà
osservate dagli stessi orientali, i quali devono
acquistarne una
conoscenza sempre più profonda e una pratica più
perfetta; qualora, per
circostanze di tempo o di persone, fossero
indebitamente venuti meno ad
esse, procurino di ritornare alle avite tradizioni.
Quelli che per
ragione o di ufficio o di ministero apostolico
hanno frequente relazione
con le Chiese orientali o con i loro fedeli,
secondo l'importanza
dell'ufficio che occupano siano accuratamente
istruiti nella conoscenza
e nella pratica dei riti, della disciplina, della
dottrina, della storia
e delle caratteristiche degli orientali, Si
raccomanda inoltre
caldamente agli istituti religiosi e alla
associazioni di rito latino
che prestano la loro opera nelle regioni orientali
o tra i fedeli
orientali, che per una maggiore efficacia
dell'apostolato, fondino, per
quanto possibile, case o anche province di rito
orientale.
I PATRIARCHI ORIENTALI
I
patriarchi orientali
7.
Da tempi antichissimi vige nella Chiesa l'istituzione patriarcale,
già riconosciuta dai primi Concili ecumenici. Col
nome di patriarca
orientale si intende un vescovo, cui compete la
giurisdizione su tutti i
vescovi, compresi i metropoliti, il clero e i
fedeli del proprio
territorio o rito, a norma del diritto e salvo
restando il primato del
romano Pontefice. Dovunque si costituisca un gerarca
di qualche rito
fuori dei confini del territorio patriarcale, a norma
del diritto rimane
aggregato alla gerarchia del patriarcato dello
stesso rito.
8.
Sebbene alcuni patriarchi delle Chiese orientali siano
cronologicamente posteriori ad altri,
tuttavia sono tutti uguali quanto
alla dignità patriarcale, salva restando tra loro la
precedenza di onore
legittimamente stabilita.
Onore e
privilegi dei patriarchi orientali
9.
Secondo un'antichissima tradizione della Chiesa, ai patriarchi delle
Chiese
orientali è riservato uno speciale onore, dato che ognuno
presiede al suo patriarcato come padre e capo. Perciò questo santo
Concilio
stabilisce che siano ripristinati i loro diritti e
privilegi,
secondo le antiche tradizioni di ogni Chiesa e i
decreti dei Concili
ecumenici.
Questi
diritti e privilegi sono quelli vigenti al tempo dell'unione
dell'Oriente e dell'Occidente, quantunque debbano
essere alquanto
adattati alle odierne condizioni.
I
patriarchi coi loro sinodi costituiscono la superiore
istanza per
qualsiasi problema del patriarcato, non escluso il
diritto di costituire
nuove eparchie e di
nominare vescovi del loro rito entro i confini del
territorio patriarcale, salvo restando
l'inalienabile diritto del romano
Pontefice
di intervenire nei singoli casi.
Fondazione
di nuovi patriarcati
10.
Quanto si è detto dei patriarchi vale anche, a norma del diritto,
degli arcivescovi maggiori che presiedono a tutta una
Chiesa particolare
o rito.
11.
Siccome l'istituzione patriarcale nelle Chiese orientali è una forma
tradizionale di governo, il santo ed
ecumenico Concilio desidera che,
dove sia necessario, si erigano nuovi patriarcati,
la cui fondazione è
riservata al Concilio ecumenico o al romano
Pontefice.
DISCIPLINA DEI SACRAMENTI
Ristabilire
l'antica disciplina dei sacramenti
12.
Il santo Concilio ecumenico conferma e loda e, se
occorre, desidera
che venga ristabilita l'antica disciplina dei
sacramenti vigente presso
le Chiese orientali, e così pure la prassi
spettante la loro
celebrazione e amministrazione.
La
cresima
13.
La disciplina circa il ministro della sacra cresima, vigente fino
dai più antichi tempi presso gli orientali, sia
pienamente ristabilita.
Perciò
i sacerdoti possono conferire questo sacramento col crisma
benedetto dal patriarca o dal vescovo.
14.
Tutti i sacerdoti orientali possono validamente conferire questo
sacramento, sia insieme col battesimo sia
separatamente, a tutti i
fedeli di qualsiasi rito, non escluso il latino,
osservando, per la
liceità, le prescrizioni del diritto sia comune
sia particolare. Anche i
sacerdoti di rito latino, secondo le facoltà che
godono circa
l'amministrazione di questo sacramento, possono
amministrarlo pure ai
fedeli delle Chiese orientali, senza pregiudizio al
rito, osservando per
la liceità le prescrizioni del diritto sia comune
che particolare.
La
liturgia domenicale
15.
I fedeli sono tenuti la domenica e le feste a
intervenire alla
divina liturgia o, secondo le prescrizioni o
consuetudini del proprio
rito, alla celebrazione delle lodi divine. Perché più facilmente possano
adempiere quest'obbligo, si stabilisce che il
tempo utile per
soddisfarlo decorra dai vespri della vigilia fino
alla fine delle
domenica o giorno festivo. Si raccomanda
caldamente ai fedeli, che in
questi giorni, anzi con più frequenza e anche
quotidianamente, ricevano
la santa eucaristica.
La
confessione
16.
Per la costante mescolanza di fedeli di diverse Chiese particolari
nella medesima regione o territorio orientale, la
facoltà dei sacerdoti
di qualsiasi rito di ricevere le confessioni,
concessa legittimamente e
senza alcuna restrizione dai propri sacri pastori, si
estende a tutto il
territorio del concedente anche a tutti i luoghi e
fedeli di qualsiasi
rito nello stesso territorio, a meno che il pastore
del luogo l'abbia
espressamente negata per i luoghi del
suo rito.
L'ordine
sacro
17.
Perché nelle Chiese orientali abbia nuovamente ad aver vigore
l'antica disciplina del sacramento dell'ordine,
questo santo Concilio
caldamente desidera che sia ristabilita, dove sia
caduta in disuso,
l'istituzione del diaconato permanente. Quanto poi al suddiaconato e gli
ordini inferiori e i loro diritti e doveri, provveda
l'autorità
legislativa di ciascuna Chiesa particolare.
I
matrimoni misti
18.
Quando i cattolici orientali contraggono matrimonio con acattolici
orientali battezzati, il santo Concilio, per
prevenire i matrimoni
invalidi e nell'interesse della stabilità del
matrimonio e della pace
domestica, stabilisce che per questi matrimoni la
forma canonica della
celebrazione è obbligatoria soltanto
per la liceità. Per la validità
basta la presenza del sacro ministro, salvi restando
gli altri punti da
osservarsi secondo il diritto.
IL CULTO DIVINO
I
giorni festivi
19.
D'ora in poi spetta al solo Concilio ecumenico o alla santa Sede
stabilire, trasferire o sopprimere giorni festivi
comuni a tutte le
Chiese
orientali. Invece lo stabilire, trasferire o sopprimere feste per
singole Chiese particolari compete, oltre che
alla Sede apostolica, a
sinodi patriarcali o arcivescovili, avuto tuttavia il
debito riguardo di
tutta la regione e delle altre Chiese particolari.
20.
Fino a che tra tutti i cristiani non si sarà giunti al
desiderato
accordo circa la fissazione di un unico giorno
per la comune
celebrazione della festa di Pasqua,
nel frattempo, per promuovere
l'unità fra i cristiani che vivono nella stessa
regione o nazione, è
data facoltà ai patriarchi o alle supreme autorità
ecclesiastiche del
luogo di accordarsi, con unanime consenso e sentiti i
pareri degli
interessati, per celebrare la festa di Pasqua nella
stessa domenica.
Le
tempora
21.
Tutti i fedeli che si trovano fuori della regione o territorio del
proprio rito, quanto alla legge delle sacre
tempora possono pienamente
conformarsi alla disciplina vigente nel luogo della
loro permanenza.
Nelle
famiglie di rito misto si può osservare questa legge secondo
uno
stesso rito.
Le
laudi divine
22.
Il clero e i religiosi orientali celebrino secondo le prescrizioni e
tradizioni della propria disciplina le laudi
divine, che fino
dall'antica età furono in grande onore presso tutte
le Chiese orientali.
Ed
anche i fedeli, seguendo l'esempio dei propri padri, per quanto
possono, attendano devotamente alle laudi
divine.
La
lingua liturgica
23.
Al patriarca col suo sinodo o alla suprema autorità di ciascuna
Chiesa
con il consiglio dei pastori compete il diritto di regolare
l'uso
delle lingue nelle sacre funzioni liturgiche e di
approvare, dopo averne
data relazione alla Sede apostolica, le versioni dei
testi nelle lingua
del paese.
RAPPORTI CON I FRATELLI DELLE CHIESE SEPARATE
Promuovere
l'unità dei cristiani
24.
Alle Chiese orientali aventi comunione con
romana, compete lo speciale ufficio di promuovere
l'unità di tutti i
cristiani, specialmente orientali, secondo i
principi del decreto «
sull'ecumenismo » promulgato da questo santo
Concilio, in primo luogo
con la preghiera, l'esempio della vita, la
religiosa fedeltà alle
antiche tradizioni orientali, la mutua e più
profonda conoscenza, la
collaborazione e la fraterna stima
delle cose e degli animi.
25.
Dagli orientali separati che, mossi dalla grazia dello Spirito Santo
vengono all'unità cattolica, non si esiga più di
quanto richiede la
semplice professione della fede cattolica. E poiché presso di loro è
stato conservato il sacerdozio valido, i chierici
orientali che vengono
all'unità cattolica, hanno facoltà di esercitare il
proprio ordine,
secondo le norme stabilite dalla competente
autorità.
« Communicatio in sacris »
26.
La « communicatio in sacris
» che pregiudica l'unità della Chiesa o
include formale adesione all'errore o pericolo
di errare nella fede, di
scandalo e di indifferentismo,
è proibita dalla legge divina. Ma la
prassi pastorale dimostra, per quanto riguarda i
fratelli orientali che
si possono e si devono considerare varie
circostanze di singole persone,
nelle quali né si lede l'unità della Chiesa, né vi
sono pericoli da
evitare, mentre invece la necessità della
salvezza e il bene spirituale
delle anime costituiscono un bisogno serio. Perciò
secondo le circostanze di tempo, di luogo e di
persone, ha usato tutti i
mezzi della salute e la testimonianza della carità
tra i cristiani, per
mezzo della partecipazione ai sacramenti e alle altre
funzioni e cose
sacre.
In considerazione di questo, il santo Concilio «per
non essere
noi con una sentenza troppo severa di impedimento a
coloro che sono
salvati » e per fomentare sempre più l'unione
con le Chiese orientali da
noi separate, stabilisce il seguente modo di agire.
27.
Posti i principi sopra ricordati, agli orientali che in buona fede
si trovano separati dalla Chiesa cattolica, si
possono conferire, se
spontaneamente li chiedano e siano ben
disposti, i sacramenti della
penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli
infermi anzi, anche ai
cattolici è lecito chiedere questi sacramenti ai
ministri acattolici
nella cui Chiesa si hanno validi sacramenti,
ogniqualvolta la necessità
o una vera spirituale utilità lo domandino e
l'accesso a un sacerdote
cattolico riesca fisicamente o moralmente
impossibile.
28.
Parimenti, posti gli stessi principi, per una giusta ragione è
permessa la « communicatio
in sacris » in celebrazioni, cose e luoghi
sacri tra cattolici e fratelli orientali separati.
29.
Questa maniera più mite di «communicatio in sacris » con i fratelli
delle Chiese orientali separate è affidata alla
vigilanza e al
discernimento dei pastori locali,
affinché, consigliatisi tra di loro e,
se occorra, uditi anche i pastori delle Chiese
separate, abbiano a
regolare con efficaci e opportune prescrizioni e
norme i rapporti dei
cristiani tra di loro.
CONCLUSIONI
30.
Il santo Concilio molto si rallegra della fruttuosa e
attiva
collaborazione delle Chiese cattoliche
d'Oriente e d'Occidente, e allo
stesso tempo dichiara: tutte queste disposizioni
giuridiche sono
stabilite per le presenti condizioni, fino a che
le Chiese orientali separate si uniscano nella
pienezza della comunione.
Nel frattempo tutti i cristiani, orientali
e occidentali, sono
ardentemente pregati di innalzare
ferventi e assidue, anzi quotidiane
preghiere a Dio, affinché, con l'aiuto della sua
santissima Madre, tutti
diventino una cosa sola. Preghino pure perché su
tanti cristiani di
qualsiasi Chiesa, i quali confessando strenuamente
il nome di Cristo,
soffrono e sono oppressi, si effonda la pienezza
della forza e del
conforto dello Spirito Santo consolatore. Con
amore fraterno vogliamoci
tutti bene scambievolmente, facendo a gara nel
renderci onore l'un
l'altro (Rm 12,10).
21 novembre 1964