DECRETO

  ORIENTALIUM ECCLESIARUM  

SULLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE

 

 PROEMIO

 

1. La Chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti

liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita

ecclesiastica della Chiese orientali. Si tratta infatti di Chiese

illustri e venerande per antichità, in cui risplende la tradizione

apostolica tramandata dai Padri, che costituisce parte del patrimonio

divinamente rivelato e indiviso della Chiesa universale. Perciò questo

santo ed ecumenico Concilio, preso da sollecitudine per le Chiese

orientali, che di questa tradizione sono testimoni viventi, e

desiderando che esse fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico

la missione loro affidata, oltre a quanto riguarda tutta la Chiesa ha

deciso di stabilire alcuni punti principali, lasciando gli altri alla

cura dei sinodi orientali e della Sede apostolica.

 

 CHIESE PARTICOLARI O RITI

 

  Varietà di riti e unità  

 

2. La Chiesa santa e cattolica, che è il corpo mistico di Cristo, si

compone di fedeli che sono organicamente uniti nello Spirito Santo da

una stessa fede, dagli stessi sacramenti e da uno stesso governo, e che

unendosi in varie comunità stabili, congiunti dalla gerarchia,

costituiscono le Chiese particolari o riti. Tra loro vige una mirabile

comunione, di modo che la varietà non solo non nuoce alla unità della

Chiesa, ma anzi la manifesta. È infatti intenzione della Chiesa

cattolica che rimangano salve e integre le tradizioni di ogni Chiesa o

rito particolare; parimenti essa vuole adattare il suo tenore di vita

alle varie necessità dei tempi e dei luoghi.

 

  I riti godono di uguale dignità  

 

3. Queste Chiese particolari, sia dell'Oriente che dell'Occidente,

sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti

riti--cioè per liturgia, per disciplina ecclesiastica e patrimonio

spirituale--tuttavia sono allo stesso modo affidate al governo pastorale

del romano Pontefice, il quale per volontà divina succede al beato

Pietro nel primato sulla Chiesa universale. Esse quindi godono di pari

dignità, cosicché nessuna di loro prevale sulle altre per ragioni di

rito; fruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi,

anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto il mondo

(cfr. Mc 16,15), sotto la direzione del romano Pontefice.

 

  Si studino i vari riti  

 

4. Si provveda perciò in tutto il mondo a tutelare e incrementare tutte

le Chiese particolari e a questo scopo si erigano parrocchie e una

propria gerarchia, dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli. Le

gerarchie poi delle varie Chiese particolari che hanno giurisdizione

sullo stesso territorio, procurino, col mutuo scambio di consigli e in

periodici incontri, di promuovere l'unità di azione e di unire le loro

forze per aiutare le opere comuni, onde far progredire più speditamente

il bene della religione e più efficacemente tutelare la disciplina del

clero. Tutti i chierici e i candidati agli ordini sacri siano bene

istruiti sui riti e specialmente circa le norme pratiche in materie

inter-rituali; anzi, nelle spiegazioni catechetiche vengano istruiti

anche i laici sui riti e le loro norme. Infine, tutti e singoli i

cattolici e i battezzati di qualsiasi Chiesa o comunità acattolica che

vengano alla pienezza della comunione cattolica, mantengano dovunque il

loro proprio rito, lo onorino e, in quanto è possibile, lo osservino,

salvo il diritto in casi particolari di persone, comunità o regioni, di

far ricorso alla Sede apostolica; questa, quale suprema arbitra delle

relazioni inter-ecclesiali, provvederà essa stessa alle necessità

secondo lo spirito ecumenico, o farà provvedere da altre autorità, dando

opportune norme, decreti o rescritti.

 

 PATRIMONIO SPIRITUALE DELLE CHIESE ORIENTALI

CHE DEV'ESSERE CONSERVATO

 

  Benemerenze delle Chiese orientali  

 

5. La storia, le tradizioni e molte istituzioni ecclesiastiche

chiaramente dimostrano quanto le Chiese orientali si siano rese

benemerite verso tutta la Chiesa. Per questo il santo Concilio non solo

circonda di doverosa stima e di giusta lode questo loro patrimonio

ecclesiastico e spirituale, ma lo considera fermamente quale patrimonio

di tutta la Chiesa. Dichiara quindi solennemente che le Chiese d'Oriente

come quelle di Occidente, hanno il diritto e il dovere di reggersi

secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per

veneranda antichità, si accordano meglio con i costumi dei loro fedeli e

sono più adatte a provvedere al bene delle loro anime.

 

  Non si introducano mutamenti arbitrari nei riti  

 

6. Tutti gli orientali sappiano con tutta certezza che possono sempre e

devono conservare i loro legittimi riti e la loro disciplina, e che non

si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio organico

progresso. Pertanto, tutte queste cose devono essere con somma fedeltà

osservate dagli stessi orientali, i quali devono acquistarne una

conoscenza sempre più profonda e una pratica più perfetta; qualora, per

circostanze di tempo o di persone, fossero indebitamente venuti meno ad

esse, procurino di ritornare alle avite tradizioni. Quelli che per

ragione o di ufficio o di ministero apostolico hanno frequente relazione

con le Chiese orientali o con i loro fedeli, secondo l'importanza

dell'ufficio che occupano siano accuratamente istruiti nella conoscenza

e nella pratica dei riti, della disciplina, della dottrina, della storia

e delle caratteristiche degli orientali, Si raccomanda inoltre

caldamente agli istituti religiosi e alla associazioni di rito latino

che prestano la loro opera nelle regioni orientali o tra i fedeli

orientali, che per una maggiore efficacia dell'apostolato, fondino, per

quanto possibile, case o anche province di rito orientale.

 

 I PATRIARCHI ORIENTALI

 

  I patriarchi orientali  

 

7. Da tempi antichissimi vige nella Chiesa l'istituzione patriarcale,

già riconosciuta dai primi Concili ecumenici. Col nome di patriarca

orientale si intende un vescovo, cui compete la giurisdizione su tutti i

vescovi, compresi i metropoliti, il clero e i fedeli del proprio

territorio o rito, a norma del diritto e salvo restando il primato del

romano Pontefice. Dovunque si costituisca un gerarca di qualche rito

fuori dei confini del territorio patriarcale, a norma del diritto rimane

aggregato alla gerarchia del patriarcato dello stesso rito.

 

8. Sebbene alcuni patriarchi delle Chiese orientali siano

cronologicamente posteriori ad altri, tuttavia sono tutti uguali quanto

alla dignità patriarcale, salva restando tra loro la precedenza di onore

legittimamente stabilita.

 

  Onore e privilegi dei patriarchi orientali  

 

9. Secondo un'antichissima tradizione della Chiesa, ai patriarchi delle

Chiese orientali è riservato uno speciale onore, dato che ognuno

presiede al suo patriarcato come padre e capo. Perciò questo santo

Concilio stabilisce che siano ripristinati i loro diritti e privilegi,

secondo le antiche tradizioni di ogni Chiesa e i decreti dei Concili

ecumenici.

 

Questi diritti e privilegi sono quelli vigenti al tempo dell'unione

dell'Oriente e dell'Occidente, quantunque debbano essere alquanto

adattati alle odierne condizioni.

 

I patriarchi coi loro sinodi costituiscono la superiore istanza per

qualsiasi problema del patriarcato, non escluso il diritto di costituire

nuove eparchie e di nominare vescovi del loro rito entro i confini del

territorio patriarcale, salvo restando l'inalienabile diritto del romano

Pontefice di intervenire nei singoli casi.

 

  Fondazione di nuovi patriarcati  

 

10. Quanto si è detto dei patriarchi vale anche, a norma del diritto,

degli arcivescovi maggiori che presiedono a tutta una Chiesa particolare

o rito.

 

11. Siccome l'istituzione patriarcale nelle Chiese orientali è una forma

tradizionale di governo, il santo ed ecumenico Concilio desidera che,

dove sia necessario, si erigano nuovi patriarcati, la cui fondazione è

riservata al Concilio ecumenico o al romano Pontefice.

 

 DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

 

  Ristabilire l'antica disciplina dei sacramenti  

 

12. Il santo Concilio ecumenico conferma e loda e, se occorre, desidera

che venga ristabilita l'antica disciplina dei sacramenti vigente presso

le Chiese orientali, e così pure la prassi spettante la loro

celebrazione e amministrazione.

 

  La cresima  

 

13. La disciplina circa il ministro della sacra cresima, vigente fino

dai più antichi tempi presso gli orientali, sia pienamente ristabilita.

Perciò i sacerdoti possono conferire questo sacramento col crisma

benedetto dal patriarca o dal vescovo.

 

14. Tutti i sacerdoti orientali possono validamente conferire questo

sacramento, sia insieme col battesimo sia separatamente, a tutti i

fedeli di qualsiasi rito, non escluso il latino, osservando, per la

liceità, le prescrizioni del diritto sia comune sia particolare. Anche i

sacerdoti di rito latino, secondo le facoltà che godono circa

l'amministrazione di questo sacramento, possono amministrarlo pure ai

fedeli delle Chiese orientali, senza pregiudizio al rito, osservando per

la liceità le prescrizioni del diritto sia comune che particolare.

 

  La liturgia domenicale  

 

15. I fedeli sono tenuti la domenica e le feste a intervenire alla

divina liturgia o, secondo le prescrizioni o consuetudini del proprio

rito, alla celebrazione delle lodi divine. Perché più facilmente possano

adempiere quest'obbligo, si stabilisce che il tempo utile per

soddisfarlo decorra dai vespri della vigilia fino alla fine delle

domenica o giorno festivo. Si raccomanda caldamente ai fedeli, che in

questi giorni, anzi con più frequenza e anche quotidianamente, ricevano

la santa eucaristica.

 

  La confessione  

 

16. Per la costante mescolanza di fedeli di diverse Chiese particolari

nella medesima regione o territorio orientale, la facoltà dei sacerdoti

di qualsiasi rito di ricevere le confessioni, concessa legittimamente e

senza alcuna restrizione dai propri sacri pastori, si estende a tutto il

territorio del concedente anche a tutti i luoghi e fedeli di qualsiasi

rito nello stesso territorio, a meno che il pastore del luogo l'abbia

espressamente negata per i luoghi del suo rito.

 

  L'ordine sacro  

 

17. Perché nelle Chiese orientali abbia nuovamente ad aver vigore

l'antica disciplina del sacramento dell'ordine, questo santo Concilio

caldamente desidera che sia ristabilita, dove sia caduta in disuso,

l'istituzione del diaconato permanente. Quanto poi al suddiaconato e gli

ordini inferiori e i loro diritti e doveri, provveda l'autorità

legislativa di ciascuna Chiesa particolare.

 

  I matrimoni misti  

 

18. Quando i cattolici orientali contraggono matrimonio con acattolici

orientali battezzati, il santo Concilio, per prevenire i matrimoni

invalidi e nell'interesse della stabilità del matrimonio e della pace

domestica, stabilisce che per questi matrimoni la forma canonica della

celebrazione è obbligatoria soltanto per la liceità. Per la validità

basta la presenza del sacro ministro, salvi restando gli altri punti da

osservarsi secondo il diritto.

 

 IL CULTO DIVINO

 

  I giorni festivi  

 

19. D'ora in poi spetta al solo Concilio ecumenico o alla santa Sede

stabilire, trasferire o sopprimere giorni festivi comuni a tutte le

Chiese orientali. Invece lo stabilire, trasferire o sopprimere feste per

singole Chiese particolari compete, oltre che alla Sede apostolica, a

sinodi patriarcali o arcivescovili, avuto tuttavia il debito riguardo di

tutta la regione e delle altre Chiese particolari.

 

  La Pasqua  

 

20. Fino a che tra tutti i cristiani non si sarà giunti al desiderato

accordo circa la fissazione di un unico giorno per la comune

celebrazione della festa di Pasqua, nel frattempo, per promuovere

l'unità fra i cristiani che vivono nella stessa regione o nazione, è

data facoltà ai patriarchi o alle supreme autorità ecclesiastiche del

luogo di accordarsi, con unanime consenso e sentiti i pareri degli

interessati, per celebrare la festa di Pasqua nella stessa domenica.

 

  Le tempora  

 

21. Tutti i fedeli che si trovano fuori della regione o territorio del

proprio rito, quanto alla legge delle sacre tempora possono pienamente

conformarsi alla disciplina vigente nel luogo della loro permanenza.

Nelle famiglie di rito misto si può osservare questa legge secondo uno

stesso rito.

 

  Le laudi divine  

 

22. Il clero e i religiosi orientali celebrino secondo le prescrizioni e

tradizioni della propria disciplina le laudi divine, che fino

dall'antica età furono in grande onore presso tutte le Chiese orientali.

Ed anche i fedeli, seguendo l'esempio dei propri padri, per quanto

possono, attendano devotamente alle laudi divine.

 

  La lingua liturgica  

 

23. Al patriarca col suo sinodo o alla suprema autorità di ciascuna

Chiesa con il consiglio dei pastori compete il diritto di regolare l'uso

delle lingue nelle sacre funzioni liturgiche e di approvare, dopo averne

data relazione alla Sede apostolica, le versioni dei testi nelle lingua

del paese.

 

 RAPPORTI CON I FRATELLI DELLE CHIESE SEPARATE

 

  Promuovere l'unità dei cristiani  

 

24. Alle Chiese orientali aventi comunione con la Sede apostolica

romana, compete lo speciale ufficio di promuovere l'unità di tutti i

cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto «

sull'ecumenismo » promulgato da questo santo Concilio, in primo luogo

con la preghiera, l'esempio della vita, la religiosa fedeltà alle

antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscenza, la

collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi.

 

25. Dagli orientali separati che, mossi dalla grazia dello Spirito Santo

vengono all'unità cattolica, non si esiga più di quanto richiede la

semplice professione della fede cattolica. E poiché presso di loro è

stato conservato il sacerdozio valido, i chierici orientali che vengono

all'unità cattolica, hanno facoltà di esercitare il proprio ordine,

secondo le norme stabilite dalla competente autorità.

 

  « Communicatio in sacris »  

 

26. La « communicatio in sacris » che pregiudica l'unità della Chiesa o

include formale adesione all'errore o pericolo di errare nella fede, di

scandalo e di indifferentismo, è proibita dalla legge divina. Ma la

prassi pastorale dimostra, per quanto riguarda i fratelli orientali che

si possono e si devono considerare varie circostanze di singole persone,

nelle quali né si lede l'unità della Chiesa, né vi sono pericoli da

evitare, mentre invece la necessità della salvezza e il bene spirituale

delle anime costituiscono un bisogno serio. Perciò la Chiesa cattolica,

secondo le circostanze di tempo, di luogo e di persone, ha usato tutti i

mezzi della salute e la testimonianza della carità tra i cristiani, per

mezzo della partecipazione ai sacramenti e alle altre funzioni e cose

sacre. In considerazione di questo, il santo Concilio «per non essere

noi con una sentenza troppo severa di impedimento a coloro che sono

salvati » e per fomentare sempre più l'unione con le Chiese orientali da

noi separate, stabilisce il seguente modo di agire.

 

27. Posti i principi sopra ricordati, agli orientali che in buona fede

si trovano separati dalla Chiesa cattolica, si possono conferire, se

spontaneamente li chiedano e siano ben disposti, i sacramenti della

penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi anzi, anche ai

cattolici è lecito chiedere questi sacramenti ai ministri acattolici

nella cui Chiesa si hanno validi sacramenti, ogniqualvolta la necessità

o una vera spirituale utilità lo domandino e l'accesso a un sacerdote

cattolico riesca fisicamente o moralmente impossibile.

 

28. Parimenti, posti gli stessi principi, per una giusta ragione è

permessa la « communicatio in sacris » in celebrazioni, cose e luoghi

sacri tra cattolici e fratelli orientali separati.

 

29. Questa maniera più mite di «communicatio in sacris » con i fratelli

delle Chiese orientali separate è affidata alla vigilanza e al

discernimento dei pastori locali, affinché, consigliatisi tra di loro e,

se occorra, uditi anche i pastori delle Chiese separate, abbiano a

regolare con efficaci e opportune prescrizioni e norme i rapporti dei

cristiani tra di loro.

 

 CONCLUSIONI  

 

30. Il santo Concilio molto si rallegra della fruttuosa e attiva

collaborazione delle Chiese cattoliche d'Oriente e d'Occidente, e allo

stesso tempo dichiara: tutte queste disposizioni giuridiche sono

stabilite per le presenti condizioni, fino a che la Chiesa cattolica e

le Chiese orientali separate si uniscano nella pienezza della comunione.

Nel frattempo tutti i cristiani, orientali e occidentali, sono

ardentemente pregati di innalzare ferventi e assidue, anzi quotidiane

preghiere a Dio, affinché, con l'aiuto della sua santissima Madre, tutti

diventino una cosa sola. Preghino pure perché su tanti cristiani di

qualsiasi Chiesa, i quali confessando strenuamente il nome di Cristo,

soffrono e sono oppressi, si effonda la pienezza della forza e del

conforto dello Spirito Santo consolatore. Con amore fraterno vogliamoci

tutti bene scambievolmente, facendo a gara nel renderci onore l'un

l'altro (Rm 12,10).

 

 21 novembre 1964