DICHIARAZIONE
DIGNITATIS
HUMANAE
SULLA LIBERTA' RELIGIOSA
IL
DIRITTO DELLA PERSONA UMANA
E DELLE COMUNITÀ ALLA LIBERTÀ SOCIALE
E CIVILE IN MATERIA DI RELIGIONE
PROEMIO
1. Nell'età contemporanea gli esseri umani
divengono sempre più consapevoli della propria dignità di persone e cresce il
numero di coloro che esigono di agire di loro iniziativa, esercitando la
propria responsabile libertà, mossi dalla coscienza del dovere e non pressati
da misure coercitive. Parimenti, gli stessi esseri umani postulano una
giuridica delimitazione del potere delle autorità pubbliche, affinché non siano
troppo circoscritti i confini alla onesta libertà, tanto delle singole persone,
quanto delle associazioni. Questa esigenza di libertà nella convivenza umana
riguarda soprattutto i valori dello spirito, e in primo luogo il libero
esercizio della religione nella società. Considerando diligentemente tali
aspirazioni, e proponendosi di dichiarare quanto e come siano conformi alla
verità e alla giustizia, questo Concilio Vaticano rimedita
la tradizione sacra e la dottrina della Chiesa, dalle quali trae nuovi elementi
in costante armonia con quelli già posseduti.
Anzitutto, il sacro Concilio professa che
Dio stesso ha fatto conoscere al genere umano la via attraverso la quale gli
uomini, servendolo, possono in Cristo trovare salvezza e pervenire alla
beatitudine. Questa unica vera religione crediamo che sussista nella Chiesa
cattolica e apostolica, alla quale il Signore Gesù ha affidato la missione di
comunicarla a tutti gli uomini, dicendo agli apostoli: « Andate dunque,
istruite tutte le genti battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto quello che io vi ho comandato
» (Mt 28,19-20). E tutti gli esseri umani sono tenuti
a cercare la verità, specialmente in ciò che concerne Dio e la sua Chiesa, e
sono tenuti ad aderire alla verità man mano che la conoscono e a rimanerle
fedeli.
Il sacro Concilio professa pure che questi
doveri attingono e vincolano la coscienza degli uomini, e che la verità non si
impone che per la forza della verità stessa, la quale si diffonde nelle menti
soavemente e insieme con vigore. E poiché la libertà religiosa, che gli esseri
umani esigono nell'adempiere il dovere di onorare Iddio, riguarda l'immunità
dalla coercizione nella società civile, essa lascia intatta la dottrina
tradizionale cattolica sul dovere morale dei singoli e delle società verso la
vera religione e l'unica Chiesa di Cristo. Inoltre il sacro Concilio, trattando
di questa libertà religiosa, si propone di sviluppare la dottrina dei sommi
Pontefici più recenti intorno ai diritti inviolabili della persona umana e
all'ordinamento giuridico della società.
I.
ASPETTI
GENERALI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA
Oggetto e fondamento della libertà
religiosa
2. Questo Concilio Vaticano dichiara che la
persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale
libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte
dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così
che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza
né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa:
privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre
dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa
dignità della persona umana quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio
rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà
religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile
nell'ordinamento giuridico della società.
A motivo della loro dignità, tutti gli
esseri umani, in quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera
volontà e perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa
natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella
concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta
conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze. Ad un tale
obbligo, però, gli esseri umani non sono in grado di soddisfare, in modo
rispondente alla loro natura, se non godono della libertà psicologica e nello
stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. Il diritto alla libertà
religiosa non si fonda quindi su una disposizione soggettiva della persona, ma
sulla sua stessa natura. Per cui il diritto ad una tale immunità perdura anche
in coloro che non soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad
essa, e il suo esercizio, qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a
giustizia, non può essere impedito.
Libertà religiosa e rapporto dell'uomo
con Dio
3. Quanto sopra esposto appare con maggiore
chiarezza qualora si consideri che norma suprema della vita umana è la legge
divina, eterna, oggettiva e universale, per mezzo della quale Dio con sapienza
e amore ordina, dirige e governa l'universo e le vie della comunità umana. E
Dio rende partecipe l'essere umano della sua legge, cosicché l'uomo, sotto la
sua guida soavemente provvida, possa sempre meglio conoscere l'immutabile
verità. Perciò ognuno ha il dovere e quindi il diritto di cercare la verità in
materia religiosa, utilizzando mezzi idonei per formarsi giudizi di coscienza
retti e veri secondo prudenza.
La verità, però, va cercata in modo
rispondente alla dignità della persona umana e alla sua natura sociale: e cioè
con una ricerca condotta liberamente, con l'aiuto dell'insegnamento o
dell'educazione, per mezzo dello scambio e del dialogo con cui, allo scopo di
aiutarsi vicendevolmente nella ricerca, gli uni rivelano agli altri la verità
che hanno scoperta o che ritengono di avere scoperta; inoltre, una volta
conosciuta la verità, occorre aderirvi fermamente con assenso personale.
L'uomo coglie e riconosce gli imperativi
della legge divina attraverso la sua coscienza, che è tenuto a seguire
fedelmente in ogni sua attività per raggiungere il suo fine che è Dio. Non si
deve quindi costringerlo ad agire contro la sua coscienza. E non si deve
neppure impedirgli di agire in conformità ad essa, soprattutto in campo
religioso. Infatti l'esercizio della religione, per sua stessa natura, consiste
anzitutto in atti interni volontari e liberi, con i quali l'essere umano si
dirige immediatamente verso Dio: e tali atti da un'autorità meramente umana non
possono essere né comandati, né proibiti. Però la stessa natura sociale
dell'essere umano esige che egli esprima esternamente gli atti interni di
religione, comunichi con altri in materia religiosa e professi la propria
religione in modo comunitario.
Si fa quindi ingiuria alla persona umana e
allo stesso ordine stabilito da Dio per gli esseri umani, quando si nega ad
essi il libero esercizio della religione nella società, una volta rispettato
l'ordine pubblico informato a giustizia.
Inoltre gli atti religiosi, con i quali in
forma privata e pubblica gli esseri umani con decisione interiore si dirigono a
Dio, trascendono per loro natura l'ordine terrestre e temporale delle cose.
Quindi la potestà civile, il cui fine proprio è di attuare il bene comune
temporale, deve certamente rispettare e favorire la vita religiosa dei
cittadini, però evade dal campo della sua competenza se presume di dirigere o
di impedire gli atti religiosi.
La libertà dei gruppi religiosi
4. La libertà religiosa che compete alle
singole persone, compete ovviamente ad esse anche quando agiscono in forma
comunitaria. I gruppi religiosi, infatti, sono postulati dalla natura sociale
tanto degli esseri umani, quanto della stessa religione.
A tali gruppi, pertanto, posto che le giuste
esigenze dell'ordine pubblico non siano violate, deve essere riconosciuto il
diritto di essere immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi secondo norme
proprie, nel prestare alla suprema divinità il culto pubblico, nell'aiutare i
propri membri ad esercitare la vita religiosa, nel sostenerli con il proprio
insegnamento e nel promuovere quelle istituzioni nelle quali i loro membri
cooperino gli uni con gli altri ad informare la vita secondo i principi della
propria religione.
Parimenti ai gruppi religiosi compete il
diritto di non essere impediti con leggi o con atti amministrativi del potere
civile di scegliere, educare, nominare e trasferire i propri ministri, di
comunicare con le autorità e con le comunità religiose che vivono in altre
regioni della terra, di costruire edifici religiosi, di acquistare e di godere
di beni adeguati.
I gruppi religiosi hanno anche il diritto di
non essere impediti di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria
fede, a voce e per scritto. Però, nel diffondere la fede religiosa e
nell'introdurre pratiche religiose, si deve evitare ogni modo di procedere in
cui ci siano spinte coercitive o sollecitazioni disoneste o stimoli meno retti,
specialmente nei confronti di persone prive di cultura o senza risorse: un tale
modo di agire va considerato come abuso del proprio diritto e come lesione del
diritto altrui.
Inoltre la libertà religiosa comporta pure
che i gruppi religiosi non siano impediti di manifestare liberamente la virtù
singolare della propria dottrina nell'ordinare la società e nel vivificare ogni
umana attività. Infine, nel carattere sociale della natura umana e della stessa
religione si fonda il diritto in virtù del quale gli esseri umani, mossi dalla
propria convinzione religiosa, possano liberamente riunirsi e dar vita ad
associazioni educative, culturali, caritative e sociali.
La libertà religiosa della famiglia
5. Ad ogni famiglia--società che gode di un
diritto proprio e primordiale--compete il diritto di ordinare liberamente la
propria vita religiosa domestica sotto la direzione dei genitori. A questi
spetta il diritto di determinare l'educazione religiosa da impartire ai propri
figli secondo la propria persuasione religiosa. Quindi deve essere dalla
potestà civile riconosciuto ai genitori il diritto di scegliere, con vera
libertà, le scuole e gli altri mezzi di educazione, e per una tale libertà di
scelta non debbono essere gravati, né direttamente né indirettamente, da oneri
ingiusti. Inoltre i diritti dei genitori sono violati se i figli sono costretti
a frequentare lezioni scolastiche che non corrispondono alla persuasione
religiosa dei genitori, o se viene imposta un'unica forma di educazione dalla
quale sia esclusa ogni formazione religiosa.
Cura della libertà religiosa
6. Poiché il bene comune della società--che
si concreta nell'insieme delle condizioni sociali, grazie alle quali gli uomini
possono perseguire il loro perfezionamento più riccamente o con maggiore
facilità --consiste soprattutto nella salvaguardia dei diritti della persona
umana e nell'adempimento dei rispettivi doveri, adoperarsi positivamente per il
diritto alla libertà religiosa spetta tanto ai cittadini quanto ai gruppi
sociali, ai poteri civili, alla Chiesa e agli altri gruppi religiosi: a
ciascuno nel modo ad esso proprio, tenuto conto del loro specifico dovere verso
il bene comune.
Tutelare e promuovere gli inviolabili
diritti dell'uomo è dovere essenziale di ogni potere civile. Questo deve quindi
assicurare a tutti i cittadini, con leggi giuste e con mezzi idonei, l'efficace
tutela della libertà religiosa, e creare condizioni propizie allo sviluppo
della vita religiosa, cosicché i cittadini siano realmente in grado di
esercitare i loro diritti attinenti la religione e adempiere i rispettivi
doveri, e la società goda dei beni di giustizia e di pace che provengono dalla
fedeltà degli uomini verso Dio e verso la sua santa volontà.
Se, considerate le circostanze peculiari dei
popoli nell'ordinamento giuridico di una società viene attribuita ad un
determinato gruppo religioso una speciale posizione civile, è necessario che
nello stesso tempo a tutti i cittadini e a tutti i gruppi religiosi venga
riconosciuto e sia rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa.
Infine il potere civile deve provvedere che
l'eguaglianza giuridica dei cittadini, che appartiene essa pure al bene comune
della società, per motivi religiosi non sia mai lesa, apertamente o in forma
occulta, e che non si facciano fra essi discriminazioni.
Da ciò segue che non è permesso al pubblico
potere imporre ai cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi
la professione di una religione qualsivoglia oppure la sua negazione, o di
impedire che aderiscano ad un gruppo religioso o che se ne allontanino. Tanto
più poi si agisce contro la volontà di Dio e i sacri diritti della persona e il
diritto delle genti quando si usa, in qualunque modo, la violenza per
distruggere o per comprimere la stessa religione o in tutto il genere umano
oppure in qualche regione o in un determinato gruppo.
I limiti della libertà religiosa
7. Il diritto alla libertà in materia
religiosa viene esercitato nella società umana; di conseguenza il suo esercizio
è regolato da alcune norme.
Nell'esercizio di ogni libertà si deve
osservare il principio morale della responsabilità personale e sociale:
nell'esercitare i propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali, in
virtù della legge morale, sono tenuti ad avere riguardo tanto ai diritti
altrui, quanto ai propri doveri verso gli altri e verso il bene comune. Con
tutti si è tenuti ad agire secondo giustizia ed umanità.
Inoltre, poiché la società civile ha il
diritto di proteggersi contro i disordini che si possono verificare sotto
pretesto della libertà religiosa, spetta soprattutto al potere civile prestare
una tale protezione; ciò però va compiuto non in modo arbitrario o favorendo
iniquamente una delle parti, ma secondo norme giuridiche, conformi all'ordine
morale obiettivo: norme giuridiche postulate dall'efficace difesa dei diritti e
dalla loro pacifica armonizzazione a vantaggio di tutti i cittadini, da una
sufficiente tutela di quella autentica pace pubblica che consiste in una vita
vissuta in comune sulla base di una onesta giustizia, nonché dalla debita
custodia della pubblica moralità. Questi sono elementi che costituiscono la
parte fondamentale del bene comune e sono compresi sotto il nome di ordine
pubblico. Per il resto nella società va rispettata la norma secondo la quale
agli esseri umani va riconosciuta la libertà più ampia possibile, e la loro
libertà non deve essere limitata, se non quando e in quanto è necessario.
Educazione all'esercizio della libertà
8. Nella nostra età gli esseri umani, a
motivo di molteplici fattori, vivono in un'atmosfera di pressioni e corrono il
pericolo di essere privati della facoltà di agire liberamente e
responsabilmente. D'altra parte non sembrano pochi quelli che, sotto il pretesto
della libertà, respingono ogni dipendenza e apprezzano poco la dovuta
obbedienza.
Ragione per cui questo Concilio Vaticano
esorta tutti, ma soprattutto coloro che sono impegnati in compiti educativi, ad
adoperarsi per formare esseri umani i quali, nel pieno riconoscimento
dell'ordine morale, sappiano obbedire alla legittima autorità e siano amanti
della genuina libertà, esseri umani cioè che siano capaci di emettere giudizi
personali nella luce della verità, di svolgere le proprie attività con senso di
responsabilità, e che si impegnano a perseguire tutto ciò che è vero e buono,
generosamente disposti a collaborare a tale scopo con gli altri.
La libertà religiosa, quindi, deve pure
essere ordinata e contribuire a che gli esseri umani adempiano con maggiore
responsabilità i loro doveri nella vita sociale.
II.
LA
LIBERTÀ RELIGIOSA ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE
La dottrina della libertà religiosa
affonda le radici nella Rivelazione
9. Quanto questo Concilio Vaticano dichiara
sul diritto degli esseri umani alla libertà religiosa ha il suo fondamento
nella dignità della persona, le cui esigenze la ragione umana venne conoscendo
sempre più chiaramente attraverso l'esperienza dei secoli. Anzi, una tale
dottrina sulla libertà affonda le sue radici nella Rivelazione divina, per cui
tanto più va rispettata con sacro impegno dai cristiani. Quantunque, infatti,
la Rivelazione non affermi esplicitamente il diritto all'immunità dalla
coercizione esterna in materia religiosa, fa tuttavia conoscere la dignità
della persona umana in tutta la sua ampiezza, mostra il rispetto di Cristo
verso la libertà umana degli esseri umani nell'adempimento del dovere di
credere alla parola di Dio, e ci insegna lo spirito che i discepoli di una tale
Maestro devono assimilare e manifestare in ogni loro azione. Tutto ciò illustra
i principi generali sopra cui si fonda la dottrina della presente dichiarazione
sulla libertà religiosa. E anzitutto, la libertà religiosa nella società è in
piena rispondenza con la libertà propria dell'atto di fede cristiana.
Libertà dell'atto di fede
10. Un elemento fondamentale della dottrina
cattolica, contenuto nella parola di Dio e costantemente predicato dai Padri, è
che gli esseri umani sono tenuti a rispondere a Dio credendo volontariamente;
nessuno, quindi, può essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua
volontà. Infatti, l'atto di fede è per sua stessa natura un atto volontario,
giacché gli essere umani, redenti da Cristo Salvatore e chiamati in Cristo Gesù
ad essere figli adottivi, non possono aderire a Dio che ad essi si rivela, se
il Padre non li trae e se non prestano a Dio un ossequio di fede ragionevole e
libero. È quindi pienamente rispondente alla natura della fede che in materia
religiosa si escluda ogni forma di coercizione da parte degli esseri umani. E
perciò un regime di libertà religiosa contribuisce non poco a creare
quell'ambiente sociale nel quale gli esseri umani possono essere invitati senza
alcuna difficoltà alla fede cristiana, e possono abbracciarla liberamente e
professarla con vigore in tutte le manifestazioni della vita.
Modo di agire di Cristo e degli
apostoli
11. Dio chiama gli esseri umani al suo
servizio in spirito e verità; per cui essi sono vincolati in coscienza a
rispondere alla loro vocazione, ma non coartati. Egli, infatti, ha riguardo
della dignità della persona umana da lui creata, che deve godere di libertà e
agire con responsabilità. Ciò è apparso in grado sommo in Cristo Gesù, nel
quale Dio ha manifestato se stesso e le sue vie in modo perfetto. Infatti Cristo,
che è Maestro e Signore nostro, mite ed umile di cuore ha invitato e attratto i
discepoli pazientemente. Certo, ha sostenuto e confermato la sua predicazione
con i miracoli per suscitare e confortare la fede negli uditori, ma senza
esercitare su di essi alcuna coercizione Ha pure rimproverato l'incredulità
degli uditori, lasciando però la punizione a Dio nel giorno del giudizio.
Mandando gli apostoli nel mondo, disse loro: « Chi avrà creduto e sarà
battezzato, sarà salvo. Chi invece non avrà creduto sarà condannato » (Mc 16,16). ma conoscendo che la zizzania è stata seminata
con il grano, comandò di lasciarli crescere tutti e due fino alla mietitura che
avverrà alla fine del tempo. Non volendo essere un messia politico e dominatore
con la forza preferì essere chiamato Figlio dell'uomo che viene « per servire e
dare la sua vita in redenzione di molti » (Mc 10,45).
Si presentò come il perfetto servo di Dio che « non rompe la canna incrinata e
non smorza il lucignolo che fuma » (Mt 12,20).
Riconobbe la potestà civile e i suoi diritti, comandando di versare il tributo
a Cesare, ammonì però chiaramente di rispettare i superiori diritti di Dio: «
Rendete a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio » (Mt 22,21). Finalmente ha ultimato la sua rivelazione
compiendo nella croce l'opera della redenzione, con cui ha acquistato agli
esseri umani la salvezza e la vera libertà. Infatti rese testimonianza alla
verità, però non volle imporla con la forza a coloro che la respingevano. Il
suo regno non si erige con la spada ma si costituisce ascoltando la verità e
rendendo ad essa testimonianza, e cresce in virtù dell'amore con il quale
Cristo esaltato in croce trae a sé gli esseri umani.
Gli apostoli, istruiti dalla parola e
dall'esempio di Cristo, hanno seguito la stessa via. Fin dal primo costituirsi
della Chiesa i discepoli di Cristo si sono adoperati per convertire gli esseri
umani a confessare Cristo Signore, non però con un'azione coercitiva né con
artifizi indegni del Vangelo, ma anzitutto con la forza della parola di Dio,
Con coraggio annunziavano a tutti il proposito di Dio salvatore, « il quale
vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino alla conoscenza della verità
» (1 Tm 2,4); nello stesso tempo, però, avevano
riguardo per i deboli, sebbene fossero nell'errore, mostrando in tal modo come
«ognuno di noi renderà conto di sé a Dio» (Rm 14,12)
e sia tenuto ad obbedire soltanto alla propria coscienza. Come Cristo, gli
apostoli hanno sempre cercato di rendere testimonianza alla verità di Dio,
arditamente osando dinanzi al popolo e ai principi di « annunziare con fiducia
la parola di Dio » (At 4,31). Con ferma fede ritenevano che lo stesso Vangelo
fosse realmente la forza di Dio per la salvezza di ogni credente. Sprezzando
quindi tutte « le armi carnali » seguendo l'esempio di mansuetudine e di
modestia di Cristo, hanno predicato la parola di Dio pienamente fiduciosi nella
divina virtù di tale parola del distruggere le forze avverse a Dio e
nell'avviare gli esseri umani alla fede e all'ossequio di Cristo, Come il
Maestro, così anche gli apostoli hanno riconosciuto la legittima autorità
civile: « Non vi è infatti potestà se non da Dio », insegna l'Apostolo, il
quale perciò comanda: « Ognuno sia soggetto alle autorità in carica... Chi si
oppone alla potestà, resiste all'ordine stabilito da Dio » (Rm
13,1-5). Nello stesso tempo, però, non hanno avuto timore di resistere al
pubblico potere che si opponeva alla santa volontà di Dio: « È necessario
obbedire a Dio prima che agli uomini » (At 5,29). La stessa via hanno seguito
innumerevoli martiri e fedeli attraverso i secoli e in tutta la terra.
La Chiesa segue le tracce di Cristo e
degli apostoli
12. La Chiesa pertanto, fedele alla verità
evangelica, segue la via di Cristo e degli apostoli quando riconosce come
rispondente alla dignità dell'uomo e alla rivelazione di Dio il principio della
libertà religiosa e la favorisce. Essa ha custodito e tramandato nel decorso
dei secoli la dottrina ricevuta da Cristo e dagli apostoli. E quantunque nella
vita del popolo di Dio, pellegrinante attraverso le vicissitudini della storia
umana, di quando in quando si siano avuti modi di agire meno conformi allo
spirito evangelico, anzi ad esso contrari, tuttavia la dottrina della Chiesa,
secondo la quale nessuno può essere costretto con la forza ad abbracciare la
fede, non è mai venuta meno.
Il fermento evangelico ha pure lungamente
operato nell'animo degli esseri umani e molto ha contribuito perché gli uomini
lungo i tempi riconoscessero più largamente e meglio la dignità della propria
persona e maturasse la convinzione che la persona nella società deve essere
immune da ogni umana coercizione in materia religiosa.
La libertà della Chiesa
13. Fra le cose che appartengono al bene
della Chiesa, anzi al bene della stessa città terrena, e che vanno ovunque e
sempre conservate e difese da ogni ingiuria, è certamente di altissimo valore
la seguente: che la Chiesa nell'agire goda di tanta libertà quanta le è
necessaria per provvedere alla salvezza degli esseri umani. È questa, infatti,
la libertà sacra, di cui l'unigenito Figlio di Dio ha arricchito la Chiesa
acquistata con il suo sangue. Ed è propria della Chiesa, tanto che quanti
l'impugnano agiscono contro la volontà di Dio. La libertà della Chiesa è
principio fondamentale nelle relazioni fra la Chiesa e i poteri pubblici e
tutto l'ordinamento giuridico della società Civile.
Nella società umana e dinanzi a qualsivoglia
pubblico potere, la Chiesa rivendica a sé la libertà come autorità spirituale,
fondata da Cristo Signore, alla quale per mandato divino incombe l'obbligo di
andare nel mondo universo a predicare il Vangelo ad ogni creatura. Parimenti,
la Chiesa rivendica a sé la libertà in quanto è una comunità di esseri umani
che hanno il diritto di vivere nella società civile secondo i precetti della
fede cristiana.
Ora, se vige un regime di libertà religiosa
non solo proclamato a parole né solo sancito nelle leggi, ma con sincerità
tradotto realmente nella vita, in tal caso la Chiesa, di diritto e di fatto,
usufruisce di una condizione stabile per l'indipendenza necessaria
all'adempimento della sua divina missione: indipendenza nella società, che le
autorità ecclesiastiche hanno sempre più vigorosamente rivendicato. Nello
stesso tempo i cristiani, come gli altri uomini godono del diritto civile di
non essere impediti di vivere secondo la propria coscienza. Vi è quindi
concordia fra la libertà della Chiesa e la libertà religiosa che deve essere
riconosciuta come un diritto a tutti gli esseri umani e a tutte le comunità e
che deve essere sancita nell'ordinamento giuridico delle società civili.
La missione della Chiesa
14. La Chiesa cattolica per obbedire al
divino mandato: « Istruite tutte le genti (Mt 28,19),
è tenuta ad operare instancabilmente «affinché la parola di Dio corra e sia
glorificata» (2 Ts 3,1).
La Chiesa esorta quindi ardentemente i suoi
figli affinché « anzitutto si facciano suppliche, orazioni, voti,
ringraziamenti per tutti gli uomini... Ciò infatti è bene e gradito al cospetto
del Salvatore e Dio nostro, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino ed
arrivino alla conoscenza della verità» (1 Tm 2, 1-4).
I cristiani, però, nella formazione della
loro coscienza, devono considerare diligentemente la dottrina sacra e certa
della Chiesa. Infatti per volontà di Cristo la Chiesa cattolica è maestra di
verità e sua missione è di annunziare e di insegnare autenticamente la verità
che è Cristo, e nello stesso tempo di dichiarare e di confermare autoritativamente i principi dell'ordine morale che
scaturiscono dalla stessa natura umana. Inoltre i cristiani, comportandosi
sapientemente con coloro che non hanno la fede, s'adoperino a diffondere la
luce della vita con ogni fiducia e con fortezza apostolica, fino all'effusione
del sangue, « nello Spirito Santo, con la carità non simulata, con la parola di
verità» (2 Cor 6,6-7).
Infatti il discepolo ha verso Cristo Maestro
il dovere grave di conoscere sempre meglio la verità da lui ricevuta, di
annunciarla fedelmente e di difenderla con fierezza, non utilizzando mai mezzi
contrari allo spirito evangelico. Nello stesso tempo, però, la carità di Cristo
lo spinge a trattare con amore, con prudenza e con pazienza gli esseri umani
che sono nell'errore o nell'ignoranza circa la fede. Si deve quindi aver
riguardo sia ai doveri verso Cristo, il Verbo vivificante che deve essere
annunciato, sia ai diritti della persona umana, sia alla misura secondo la
quale Dio attraverso il Cristo distribuisce la sua grazia agli esseri umani che
vengono invitati ad accettare e a professare la fede liberamente.
CONCLUSIONE
15. È manifesto che oggi gli esseri umani
aspirano di poter professare liberamente la religione sia in forma privata che
pubblica; anzi la libertà religiosa nella maggior parte delle costituzioni è
già dichiarata diritto civile ed è solennemente proclamata in documenti
internazionali.
Non mancano però regimi i quali, anche se
nelle loro costituzioni riconoscono la libertà del culto religioso, si sforzano
di stornare i cittadini dalla professione della religione e di rendere assai
difficile e pericolosa la vita alle comunità religiose.
Il sacro Sinodo, mentre saluta con lieto
animo quei segni propizi di questo tempo e denuncia con amarezza questi fatti
deplorevoli, esorta i cattolici e invita tutti gli esseri umani a considerare
con la più grande attenzione quanto la libertà religiosa sia necessaria,
soprattutto nella presente situazione della famiglia umana.
È infatti manifesto che tutte le genti si
vanno sempre più unificando, che si fanno sempre più stretti i rapporti fra gli
esseri umani di cultura e religione diverse, mentre si fa ognora più viva in
ognuno la coscienza della propria responsabilità personale. Per cui, affinché
nella famiglia umana si instaurino e si consolidino relazioni di concordia e di
pace, si richiede che ovunque la libertà religiosa sia munita di una efficace
tutela giuridica e che siano osservati i doveri e i diritti supremi degli
esseri umani attinenti la libera espressione della vita religiosa nella società.
Faccia Dio, Padre di tutti, che la famiglia
umana, diligentemente elevando a metodo nei rapporti sociali l'esercizio della
libertà religiosa, in virtù della grazia di Cristo e per l'azione dello Spirito
Santo pervenga alla sublime e perenne « libertà della gloria dei figli di Dio»
(Rm 8,21).
7 dicembre 1965